Sempre più cittadini italiani lavorano all’estero in maniera più o meno stabile, da questo dato di fatto nasce l’esigenza, e quindi la richiesta, di un’analisi attenta e puntuale delle relative implicazioni fiscali.
In effetti la residenza fiscale assume un ruolo importante per individuare il luogo di tassazione dei redditi dei contribuenti persone fisiche.
Dal trasferimento della residenza all’estero può conseguire l’esonero dalla dichiarazione dei redditi in Italia.
In base all’art. 2 comma 1 del TUIR sono soggetti passivi Irpef “le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 sono residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (183 gg o 184 gg se anno bisestile):
- sono iscritte alle anagrafi della popolazione residente
- hanno in Italia il domicilio ai sensi dell’art. 43, comma 1 C.C. (sede principale degli affari ed interessi, anche morali e sociali);.
- hanno in Italia la residenza ai sensi dell’art. 43 comma 2 del C.C (luogo nel quale il soggetto ha la dimora abituale).
Tali condizioni sono tra loro alternative. E’ sufficiente la verifica di uno solo dei 3 requisiti per considerare una persona fisica residente in Italia. Invece, soltanto nel caso in cui le suddette condizioni siano tutte assenti il soggetto può essere considerato non residente in Italia.
Va evidenziato che l’AdE ha specificato, con la Risoluzione 7/8/2008 n. 351/E, come il fatto che “un soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il “centro” dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sé condizione sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano.
In particolare, indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l’attività lavorativa sia esplicata prevalentemente all’estero sono indici significativi, ai fini dell’eventuale residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, la titolarità di cariche sociali, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d’affari, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs, l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano”.
Si rammenta che in base all’art. 3 TUIR, l’Irpef è applicabile:
- per il soggetti residenti in Italia, al totale dei redditi percepiti a prescindere dal luogo di produzione;
- per i soggetti non residente, solo ai redditi prodotti in Italia.
L’iscrizione all’AIRE
La persona fisica che intende trasferire la propria residenza fiscale all’estero deve necessariamente provvedere alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente in Italia e di contro iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
L’iscrizione all’AIRE (L 470/1988) è obbligatoria per i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore almeno a 12 mesi, devono altresì iscriversi coloro che già risiedono all’estero perché risultano nati all’estero ossia coloro che hanno successivamente acquisito la cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
L’iscrizione non è dovuta per:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi i quali siano stati notificati alle autorità locali;
- i militari italiani in servizio presso uffici e strutture della NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’AIRE deve avvenire su iniziativa del cittadino italiano presentando apposita richiesta all’Ufficio Consolare competente del territorio entro 90 gg dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (APR) del Comune di provenienza.
Al modulo di richiesta devono essere allegati:
- I documenti attestanti l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. permesso di soggiorno);
- Il documento d’identità del richiedente, qualora non provveda personalmente alla presentazione della domanda.
La richiesta di iscrizione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti dagli Uffici Consolari e reperibili nei siti web.
I Comuni, devono comunicare entro 6 mesi dalla richiesta di iscrizione all’AIRE all’AdE la cessazione della residenza in Italia. Gli uffici nell’arco del triennio successivo, verificano che il trasferimento sia reale e non fittizio.
I criteri per stabilire la residenza fiscale
Tuttavia, la normativa italiana deve necessariamente essere coordinata con le disposizioni internazionali e, in particolare, con l’articolo 4 paragrafo 2 del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, a cui si ispirano la maggior parte degli accordi bilaterali stipulati tra Italia e i vari Paesi del mondo.
La normativa sovranazionale prevede che, qualora una persona fisica venga considerata residente di entrambi gli Stati, la sua residenza è determinata sulla base dei seguenti criteri (in ordine decrescente):
- Detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un’abitazione permanente. Quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (c.d. centro degli interessi vitali);
- Se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;
- Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, la medesima persona è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità;
- Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Quindi, la mancata iscrizione all’AIRE rischia di comportare, a carico del soggetto passivo d’imposta, una presunzione assoluta di residenza in Italia rilevando, in merito, il criterio formale dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente sul territorio dello Stato Italiano.
Recentemente l’AdE ha fornito interessanti chiarimenti relativamente alle seguenti situazioni:
- Iscrizione all’AIRE per la maggior parte del periodo di imposta;
- Contribuente trasferito all’estero, iscritto all’AIRE, che ha mantenuto la famiglia in Italia.
Nel primo caso il soggetto risulta fiscalmente residente in Italia e di conseguenza deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per tutti i redditi dallo stesso percepiti, compreso quello derivante dall’attività svolta all’estero.
Nel secondo caso, l’Agenzia rammenta che un soggetto iscritto all’AIRE che soggiorna all’estero per la maggior parte del periodo di imposta potrebbe comunque essere considerato fiscalmente residente in Italia quando ha ivi stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Es: la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, la titolarità di cariche sociali, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d’affari, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs, l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.
Conclusioni
Da questa disamina si evince come sia difficile sfuggire all’imposizione in Italia e l’iscrizione all’AIRE non sia di per sè sufficiente perché ciò avvenga, anche se condizione essenziale per non risultare iscritti all’APR.
Il contribuente deve quindi essere libero da qualsiasi legame sociale e personale in Italia e non sempre ciò è possibile.
Se volete approfondire l’argomento, o siete in una situazione simile a quelle descritte, e quindi avete la necessità di una verifica, siamo a disposizione per un’analisi delle implicazioni fiscali personalizzata.
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