Vari sono gli strumenti che possono essere adottati per la tutela del patrimonio.
In questo articolo forniremo alcuni spunti con riferimento a:
- Fondo Patrimoniale
- Polizze assicurative/Fondi pensioni-previdenza integrativa
In questa prima parte ci concentreremo sul concetto di Fondo Patrimoniale.
FONDO PATRIMONIALE
Premessa
L’art. 167 del c.c prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito dai due coniugi con atto pubblico o da un terzo, anche mediante testamento, e consiste nella destinazione di determinati beni (immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, al fine di garantire a quest’ultima una certa stabilità economica nel caso di dissesto dei singoli patrimoni dei coniugi.
Conseguentemente, nella misura in cui i frutti provenienti dai beni appartenenti al fondo sono in grado di assicurare alla famiglia il tenore di vita prescelto, i coniugi possono, legittimamente, sottrarre alla contribuzione ai bisogni familiari sia i beni personali che quelli in comunione legale.
Il comma 2 dell’art. 167 del c.c. dispone che, nell’ipotesi in cui la costituzione avvenga per atto tra vivi su iniziativa di un terzo, per il suo perfezionamento è necessaria l’accettazione dei coniugi, mentre analoga accettazione non è prevista espressamente per l’ipotesi in cui alla costituzione del fondo abbia provveduto uno solo dei coniugi.
Ai sensi dell’art. 168, comma 3 c.c., per l’amministrazione del fondo valgono le regole dettate per i beni appartenenti alla comunione legale e trovano, quindi, applicazione le disposizioni di cui agli artt. 180-184 c.c. ai sensi delle quali l’ordinaria amministrazione spetta ai coniugi disgiuntamente, mentre è necessaria azione congiunta per il compimento di atti di ordinaria amministrazione. L’art. 169 c.c. prevede che per alienare, ipotecarie, dare in pegno i beni del fondo, è necessario il consenso di entrambi i coniugi salvo diverse pattuizioni, nel caso vi siano figli minori, è necessaria anche l’autorizzazione del giudice che emette un provvedimento in camera di consiglio.
Ai sensi dell’art. 171 c.c il fondo patrimoniale si estingue in tutte le ipotesi di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; tuttavia, permane in vita fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori, ove ve ne siano, in modo tale da garantire loro il soddisfacimento dei bisogni esistenziali; mentre tra le cause di scioglimento del fondo non viene menzionata dal legislatore la volontà espressa dei coniugi, ipotesi che, tuttavia, viene ammessa, con talune limitazioni, dalla dottrina prevalente.
Esecuzione sui beni destinati al fondo patrimoniale
In deroga al principio generale di cui all’art. 2740 c.c., sussistono alcuni limiti allo svolgimento dell’azione esecutiva dei terzi creditori dei coniugi: In particolare, l’esecuzione non potrà avere luogo sui beni del fondo e sui loro frutti nell’ipotesi in cui il creditore sia a conoscenza del fatto che il debito è stato contratto per scopi estranei al fabbisogno familiare (art. 170 c.c.). La richiamata deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, risponde alla primaria esigenza di tutelare gli interessi della famiglia, in quanto rafforza la possibilità della medesima di trovare credito presso i terzi per il soddisfacimento dei propri bisogni.
Affinchè possa essere opponibile ai terzi l’appartenenza di taluni beni e frutti al fondo patrimoniale, è necessario che la costituzione di questo ultimo venga annotata a margine dell’atto di matrimonio e che sia adempiuto l’onere della trascrizione nei registri immobiliari relativamente ai beni immobili o mobili registrati in esso conferiti.
Con riferimento alla proprietà dei beni conferiti al fondo patrimoniale, è opportuno ricordare che l’art. 168 c.c. stabilisce che la medesima spetta ad entrambi i coniugi “salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione”. Il legislatore ha voluto riconoscere al conferente la possibilità di disporre in merito alla titolarità dei diritti reali sul bene. Una di queste ipotesi è quella in cui la costituzione del fondo avviene su iniziativa di uno dei due coniugi, il quale, nel conferire il bene opera un’espressa riserva di proprietà sul medesimo. Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 168 c.c. da un canto consente che nell’atto di costituzione del fondo venga stabilito che la proprietà dei beni conferiti non spetti ad entrambi i coniugi, in deroga alla contitolarità, e dall’altro dispone che in ogni caso l’amministrazione dei beni sia congiunta. Del resto, il principio dell’amministrazione congiunta dei beni del fondo, risponde alla primaria finalità di soddisfacimento delle esigenze familiari, perseguita dall’ordinamento.
Profili fiscali
Occorre distinguere le seguenti fattispecie:
- Fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi;
- Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà;
- Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà;
- Fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà;
- Fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.
Caso a)
Fondo costituito con beni di proprietà di entrambi i coniugi.
L’Agenzia evidenza come in tale ipotesi l’atto di costituzione del fondo esprime soltanto una volontà “vincolante”, essendo del tutto esclusa ogni volontà traslativa.
Da ciò discende l’inapplicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni per assenza del presupposto d’imposta, ossia il trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito per atto inter vivos o mortis causa.
Ai fini, invece, dell’imposta di registro l’atto di costituzione del fondo non potrà considerarsi nemmeno di natura dichiarativa. Pertanto tale atto, nell’ipotesi in esame, è soggetto all’imposta in misura fissa attualmente di 200 euro.
Caso b)
Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà.
Analogamente al caso a) non si concretizza alcun effetto traslativo.
L’applicazione dell’imposta di registro è in misura fissa attualmente di 200 euro.
Caso c)
Fondo costituito con beni di proprietà di uno solo dei coniugi che non se ne riserva la proprietà.
In questo caso si può configurare un effettivo trasferimento dei beni. Occorre distinguere il caso in cui vi sia accettazione da parte dell’altro coniuge dal caso in cui ciò non avvenga.
La mancata accettazione non blocca il vincolo di destinazione dei beni ma esclude l’effetto traslativo della proprietà sugli stessi. In questa ipotesi ricadiamo nelle ipotesi a) o b) per cui risulta dovuta la sola imposta di registro in misura fissa.
Nel diverso caso in cui vi sia accettazione da parte del coniuge che non conferisce i beni, si verifica l’effetto traslativo per la quota pari al 50% dei beni destinati al fondo, per i quali sia intervenuta l’accettazione.
L’atto è pertanto soggetto al regime tributario previsto per le donazioni con riferimento al solo valore corrispondente all’attribuzione patrimoniale.
Caso d)
Fondo costituito con beni di un terzo che non se ne riserva la proprietà.
Anche in tale fattispecie si è in presenza di effetti traslativi della proprietà e l’atto è, pertanto, soggetto all’imposta sulle donazioni se e nella misura in cui ci sia stata accettazione.
Caso e)
Fondo costituito con beni di un terzo che se ne riserva la proprietà.
A differenza del caso d) il terzo si riserva la proprietà dei beni disposti nel fondo patrimoniale. Nonostante ciò, anche in questa ipotesi il relativo atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. Ciò in quanto, anche se non si verifica l’effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia, dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati.
Imposte ipotecarie e catastali.
L’obbligo della trascrizione del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è previsto dall’art. 2647 del c.c., tale trascrizione ha la funzione di pubblicità – notizia. Pertanto:
- qualora la costituzione del fondo patrimoniale non comporti trasferimento di beni immobili, per la formalità di trascrizione è dovuta l’imposta ipotecaria in misura fissa
- qualora invece la costituzione del fondo patrimoniale comporti trasferimento di beni immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale stabilita.
Imposte dirette.
I redditi vengono imputati in capo ai coniugi al 50%. Ciò appare la diretta conseguenza della scelta del legislatore fiscale di non attribuire al fondo patrimoniale soggettività passiva tributaria, in quanto costituisce un patrimonio separato, destinato ai bisogni della famiglia e privo di personalità giuridica e soggettività tributaria.
Un aspetto di particolare interesse sotto il profilo dell’imposizione diretta emerge quando un terzo attribuisce ai coniugi un bene immobile riservandosi, tuttavia, il diritto, di proprietà.
Si ritiene, che il vincolo che si crea sul bene a seguito del fondo si sostanzi nell’attribuire ai coniugi un diritto reale di godimento, che potrebbe essere ricondotto in alternativa all’usufrutto ordinario, ad una fattispecie assimilabile all’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori o un diritto reale di godimento assimilabile al diritto di uso.
I coniugi devono essere tassati sui frutti generati da questi beni. Del resto l’art. 168, comma 2, del c.c. prevede che i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia, senza tuttavia distinguere tra beni conferiti in proprietà e beni conferiti in godimento, con riserva della proprietà.
Una volta delineato il criterio di attribuzione dei redditi, è opportuno ricordare in quali categorie possano essere inquadrati i redditi del fondo patrimoniale (redditi fondiari per terreni e fabbricati. Redditi diversi in altri casi…)
Nella seconda parte dell’articolo, che pubblicheremo a breve, ci concentreremo sulle Polizze assicurative/Fondi pensioni-previdenza integrativa.
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