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La protezione del patrimonio personale ed il passaggio generazionale dell’impresa sono da sempre tra le principali esigenze degli imprenditori, desiderosi di ottenere che la propria azienda continui ad operare e crescere anche in futuro. 

Vari sono gli strumenti che possono essere adottati per la tutela del patrimonio e la gestione del passaggio generazionale.

In questa prima parte vengono forniti alcuni spunti sugli strumenti civilistici per il ricambio generazionale, con riferimento a:

  • Donazione
  • Patto di famiglia 

Premessa

Ai sensi dell’art.458 del c.c., fato salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e segg. c.c. è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni patto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi. 

Il nostro ordinamento riserva a taluni soggetti (“i legittimari” …coniuge, figli e ascendenti) una quota di eredità (la legittima) della quale non possono essere privati per volontà del defunto sia espressa in un testamento che eseguita in vita con donazioni e/o liberalità anche indirette. Se un legittimario viene privato in tutto o in parte della sua quota di legittima per effetto di un testamento o di una donazione/liberalità esso può fare valere il proprio diritto ad ottenere apposita azione giudiziaria (la azione di riduzione) e la rinuncia all’azione di riduzione, vivente il donante, è nulla (art. 557 c.c.). L’azione di riduzione si prescrive decorsi 10 anni dall’apertura della successione, in caso di testamento dalla pubblicazione dello stesso o accettazione dell’eredità. E’ ammessa la rinuncia all’azione di riduzione solo dopo la morte del testatore e/o donante.

Qualora il donatario, abbia alienato a terzi il bene donato e non abbia altri beni nel proprio patrimonio sui quali il legittimario leso possa soddisfare le proprie ragioni, quest’ultimo potrà (allo stato attuale) chiedere al terzo acquirente la restituzione del bene, trattasi dell’”azione di restituzione” verso terzi ex art. 563c.c.

L’azione di restituzione si prescrive decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione; questa rappresenta una criticità della donazione di cui si deve tener conto quando si acquista un bene pervenuto per donazione (ad es. si potrebbero incontrare serie difficoltà nella sua rivendita)…Va segnalato che c’è un progetto di legge per la modifica dell’art. 563 c.c. che prevede il venir mento dell’obbligo di restituzione da parte del terzo acquirente a titolo oneroso.

Donazione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la sessa una obbligazione. La forma del contratto è l’atto pubblico a pena di NULLITA’ (con la presenza di testimoni). 

Nel caso di donazione di azienda vanno specificati tutti gli elementi costituenti l’azienda (anche in nota da allegare all’atto), tra questi vi possono essere anche beni immobili dei quali bisogna dare riferimenti catastali e urbanistici.

Vantaggi

E’ un’operazione lineare di facile comprensione; ogni beneficiario riceve direttamene il bene allo stesso destinato, in caso si tratti di azienda il beneficiario si può avvalere delle agevolazioni ex art. 3 dlgs 346/1990 (esenzione di imposta); il carico fiscale è contenuto essendo previsti trasferimenti diretti.

Criticità

Quando la donazione comprende un’azienda, il cui valore è altamente volatile è’ impossibile stabilire quanto del maggior/minor valore dell’azienda tra la data della donazione e la data della morte del donante sia imputabile al cd. avviamento oggettivo ovvero al cd. avviamento soggettivo. Il rischio è quindi l’azione di riduzione nel caso di variazione dei valori (vedi premessa).

Patto di famiglia

Il patto di famiglia è il contratto col quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. Ai sensi dell’art. 768 sexies c.c. un’importante caratteristica del patto di famiglia è la “cristallizzazione” del valore dell’azienda. La forma di tale contratto è l’atto pubblico a pena di NULLITA’.

Alla stipula dell’atto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione del disponente.

Il beneficiario deve liquidare i partecipanti in denaro o in natura sulla base delle quote di legittima (salvo loro rinuncia) con l’effetto che quanto ricevuto dai contraenti NON è soggetto a collazione o a riduzione (come invece accade nella donazione). 

Il patto di famiglia, che rappresenta una nuova opportunità rispetto alla donazione, è quindi:

  • Un atto “inter vivos”, producendo effetti immediati non subordinati alla morte del disponente
  • Un atto a titolo gratuito comportando trasferimenti di diritti senza un corrispettivo
  • Un atto di liberalità diretta nei confronti del beneficiario e mediata nei confronti degli altri legittimari
  • Un atto con finalità divisionali e di regolamentazione preventiva dei rapporti successori (estromissione in vita del bene azienda dalla futura comunione ereditaria favorendo e semplificando le operazioni divisionali)

IL SUBENTRO NELL’AZIENDA: Donazione o patto di famiglia?

DONAZIONE:

  • E’ soggetta a riduzione e collazione, al valore al momento dell’apertura della successione
  • In caso di sopravvenienza di legittimari il loro diritto di legittima va calcolato sul valore dell’azienda al momento dell’apertura della successione (con il rischio di mettere in gioco i risultati della propria gestione
  • Al contratto partecipano solo donante e donatario
  • La donazione non può essere revocata (salvo i casi di ricorso per ingratitudine, art. 801 c.c., o per sopravvenienza di figli, art. 803 c.c.)

PATTO DI FAMIGLIA:

  • Non è soggetto né a collazione né a riduzione venendo i legittimari liquidati in sede di stipula del patto
  • Il patto di famiglia determina la “cristallizzazione” del valore dell’azienda/società. Il legittimario sopravvenuto viene liquidato sulla base del valore dell’azienda/società al momento della stipula del patto (art. 768 sexies c.c.)
  • Devono partecipare tutti i legittimari oltre il disponente
  • Nel patto di famiglia può essere riconosciuto al disponente il diritto di recesso (art. 768 septies), opportuno se motivato.

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